Regolamento imballaggi

Il nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) favorisce la transizione verso un’economia circolare e sostenibile. Allo stesso tempo, migliora la trasparenza e la tracciabilità lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Principali novità:

  • Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi dovranno essere chiaramente identificabili (ad esempio tramite numero di lotto o numero di serie) e riportare le informazioni relative all’impresa responsabile. Le aziende dovranno essere in grado di dimostrare che i propri imballaggi soddisfano i nuovi requisiti dell’UE.
  • Dal 12 agosto 2026 si applicheranno requisiti più rigorosi per determinate sostanze presenti negli imballaggi destinati al contatto con alimenti, in particolare per i PFAS (“inquinanti eterni”), nonché nuovi obblighi di informazione e documentazione.
  • Dal 2028 tutti gli imballaggi dovranno recare un sistema armonizzato di etichettatura a livello UE con informazioni sulla composizione dei materiali e sulle corrette modalità di raccolta differenziata. Tali informazioni potranno essere fornite anche in formato digitale, ad esempio tramite un codice QR.
  • Dal 2030 saranno vietati determinati imballaggi monouso in plastica, ad esempio quelli destinati a piccole quantità di frutta e verdura oppure le confezioni monodose utilizzate nel settore alberghiero e della ristorazione.
  • Gli imballaggi dovranno inoltre essere progettati in modo da ridurre il peso, il volume e gli spazi vuoti non necessari.
  • Per gli imballaggi in plastica saranno introdotte percentuali minime obbligatorie di materiale riciclato.

Ruoli e responsabilità

Il nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) stabilisce chi è responsabile del rispetto delle prescrizioni. L’elemento determinante non è necessariamente chi fabbrica materialmente l’imballaggio, bensì chi ne definisce la progettazione.

  • Le imprese che commercializzano imballaggi o prodotti imballati con il proprio marchio sono considerate, in molti casi, fabbricanti;
    Per le microimprese sono previste semplificazioni a determinate condizioni;
  • La responsabilità della conformità dell’imballaggio ricade sul fabbricante, che deve dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal PPWR;
  • Allo stesso tempo viene rafforzata la responsabilità estesa del produttore (EPR): le imprese interessate devono contribuire ai costi di raccolta, riciclaggio e smaltimento degli imballaggi e adempiere ai relativi obblighi di registrazione e comunicazione.
  • Una delle principali novità del PPWR è che, a determinate condizioni, anche importatori e distributori possono essere considerati fabbricanti. Ciò riguarda in particolare le imprese che commercializzano imballaggi con il proprio marchio oppure modificano imballaggi esistenti in modo tale da poter compromettere la loro conformità.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
  • Comunicazione della Commissione Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (C/2026/3084)
  • Vademencum CONAI Nuovo Regolamento imballaggi (PPWR) - Conai
  • FAQs Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Publications Office of the EU

Gli esperti del Servizio Sicurezza Prodotti ed Etichettatura sono a disposizione delle imprese per eventuali domande e colloqui individuali.

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