Alimenti sfusi
Informazioni obbligatorie
Nel caso di prodotti alimentari sfusi o divisi in piccole unità le informazioni obbligatorie devono essere riportate su un supporto facilmente accessibile e riconoscibile dai consumatori.
Per alimenti sfusi si intende i prodotti alimentari:
- Offerti in vendita al consumatore finale o alle collettivita' senza preimballaggio,
- Imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore,
- Preimballati ai fini della vendita diretta,
- Che non rispondo ai requisiti dei prodotti alimentari preconfezionati.
D.lgs 15 dicembre 2017 n. 231, Art 19 comma 1; Reg UE 1169/2911, Art 2, comma 2, lettera e ed Art. 44, comma 1.
Il Cartello
Le informazioni obbligatorie possono essere riportate su:
- Un cartello applicato ai recipienti contenenti i prodotti alimentari;
- Un sistema equivalente, anche digitale, che sia facilmente accessibile e riconoscibile (ad esempio libro o registro degli ingredienti).
Il cartello o supporto recante le informazioni di vendita deve essere esposto nei comparti di vendita dei prodotti.
Informazioni obbligatorie
Le informazioni che vanno riportate sul cartello sono le seguenti:
- Denominazione di vendita: corrisponde alla denominazione definita dal legislatore o prescritta dal diritto di consuetudine. Va distinta dalle descrizioni di vendita commerciali con le quali i commercianti distinguono i loro prodotti dagli altri;
- Elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
- Allergeni: gli ingredienti che possono causare allergie o intolleranze vanno evidenziati;
- Modalità di conservazione dei prodotti rapidamente deperibili;
- data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno, le informazioni sono le seguenti:
- data di scadenza
- Indicazioni su condizioni di conservazione
- Temperatura alla quale è stata determinata la data di scadenza.
- Il titolo alcolometrico volumico effettivo,per le bevande con contenuto alcolico maggiore di 1,2%;
- La percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati;
- La designazione “decongelato” se i prodotti sono stati congelati prima della vendita e sono venduti scongelati;
- Ulteriori informazioni obbligatorie per specifici alimenti.
Si veda il D.lgs 15 dicembre 2017 n. 231, Art 19 comma 1 e 2.
Per gli alimenti solidi composti da diversi ingredienti, le informazioni di cui sopra possono essere calcolate con Food Label Check.
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