Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Titoli

Le disposizioni valgono solamente per i seguenti metalli preziosi (articolo 1, Decreto Legislativo 251/99):

  • platino (Pt) 
  • palladio (Pd)
  • oro (Au)
  • argento (Ag)

I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso (articolo 2.1, Decreto Legislativo 251/99):

La marchiatura deve avvenire prima che le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso siano posti in commercio (articolo 4.4, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

La forma geometrica del marchio del titolo, contenente le cifre del titolo, deve essere a norma di legge (articolo 16.1, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull’oggetto e non impresse a rilievo (articolo 16.2, Decreto del Presidente della Repubblica  150/02). Per motivi tecnici e pratici l’impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze (articolo 16.3, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alla fabbricazione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali (articolo 16.4, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

L’indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l’impiego di impronte normalizzate nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dal decreto (articolo 17.1, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02). In tutti gli altri casi il titolo reale si appone con l’impiego di impronte non normalizzate, con l’indicazione dei millesimi in cifre, del relativo simbolo Pt, Pd, Au oppure Ag e del simbolo ‰ oppure della frazione con denominatore 1000 (articolo 17.2, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

I titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti (art. 3.2, Decreto Legislativo 251/99):

  • per il platino 950/1000, 900/1000 e 850/1000
  • per il palladio 950/1000 e 500/1000
  • per l’oro 750/1000, 585/1000 e 375/1000
  • per l’argento 925/1000 e 800/1000

È ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi (articolo 3.3, Decreto Legislativo 251/99).

Gli oggetti in metallo prezioso aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore (articolo 4.1, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l’indicazione del loro titolo reale (articolo 4.3, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi espone un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli (articolo 4.6, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati nonché su quelli legali, ad eccezione dei casi elencati dall’articolo 3.4, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo 251/99. Per la determinazione del titolo effettivo nell’ambito del saggio viene tenuto conto solamente del fattore d’incertezza del metodo d’analisi (vedasi allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02, il quale fa riferimento all’articolo 11.1). Per l’oro e l’argento detto fattore d’incertezza è di +/- 1,0 ‰.

Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o complessità di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o smalti, non consentono l’impressione del marchio, possono essere marchiati dal produttore, ancora prima di essere finiti, quando risultano ancora allo stato grezzo e non sono stati montati nelle loro diverse parti (articolo 20.1, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Il marchio di identificazione e l’impronta del titolo legale sono impressi su di una parte principale dell’oggetto, e cioè sulla parte che risulta di peso o volume prevalente o che serve di supporto principale ad altre parti dell’oggetto stesso purché tecnicamente idoneo alla punzonatura. È però ammesso che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, se quella principale, per la presenza di gemme o smalti, risulta chiaramente soggetta a danneggiamenti per effetto dell’applicazione dei bolli stessi (articolo 20.2, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Per le catenine i bolli si applicano su anellini terminali che risultano tali da non potersi asportare senza deformazione delle maglie contigue (articolo 20.4, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare - quando ciò sia tecnicamente possibile, le singole parti non siano vincolate da saldature e pesano più di 1 grammo - l’impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente (articolo 8, Decreto Legislativo 251/99), di cui fra l’altro (articolo 22, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02):

  • negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando distinguibili l’uno dall’altro, sono intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica
  • negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio sono inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo prevalente
  • negli casse da orologio (fondello)
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