Alto contrasto
Come noto le imprese costituite in forma individuale o societaria (non sottoposte a procedure concorsuali) sono obbligate a comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) e di tenerlo sempre attivo.
La mancata comunicazione di esso al Registro delle imprese, ovvero la presenza di un domicilio digitale (PEC) invalido/inattivo comporta la conseguente assegnazione all'impresa di un nuovo domicilio digitale (PEC) d'ufficio.
Per questa mancata comunicazione al Registro delle imprese viene irrogata una sanzione amministrativa. La sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 37, D.L. 76/2020, ammonta a: