Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Sanzioni amministrative e sanzioni penali

La legge 39/1989 ed il DM 452/1990 prevedono nell’ambito della mediazione le seguenti sanzioni amministrative e penali da comminare in caso di violazione. L’emissione delle sanzioni amministrative è di competenza della Camera di commercio che si attiva d’ufficio o a seguito di una segnalazione da parte di terzi.

  • agenti immobiliari che svolgono la loro attività senza la prescritta copertura assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti: sanzione amministrativa da 3.000 a 5.000 Euro. (l. 39/1989 art. 3, comma 5-bis);
  • agenti di affari in mediazione che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali sono indicate le condizioni del contratto, senza averli preventivamente depositati nel Registro delle imprese: sanzione amministrativa di 1.549,37 Euro (l. 39/1989 art. 5 comma. 4, DM 452/1990 art. 21, comma 1);
  • agenti di affari in mediazione che si avvalgono di moduli o formulari diversi a quelli depositati nel Registro delle imprese: sanzione amministrativa di 516,46 Euro (l. 39/1989 art. 5 comma. 4, DM 452/1990 art. 21, comma 1);
  • esercizio dell’attività di mediazione senza essere iscritto nel Registro delle imprese come mediatore abilitato, avendo dimostrato i rispettivi requisiti professionali e morali: sanzione amministrativa da 7.500 a 15.000 Euro e obbligo di restituire alle parti contraenti delle provvigioni percepite abusivamente (l. 39/1989, art. 8, comma 1);
  • per l’esercizio abusivo dell’attività di mediazione si applicano inoltre le seguenti sanzioni penali e civili:
    • art. 348 codice penale (Esercizio abusivo di una professione)
      Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
      La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni della professione o attività regolarmente esercitata.
      Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
    • art. 2231 c.c. (Mancanza d'iscrizione).
      Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
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