Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile (con decorrenza 01.02.2022 il comma 3 dell’art. 5, della legge n. 39/1989 è stato riformulato nel seguente modo):

  • con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore,
  • con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico (*) o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59 (**),
  • con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione
  • comunque, in situazioni di conflitto di interessi.

(*) Non sono incompatibili rapporti di lavoro part time fino al 50% presso pubbliche amministrazioni.

(**) Le imprese esercenti servizi finanziari, di cui all'art. 4 D.Lgs 59/2010, sono le seguenti:

  • servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito,
  • i servizi assicurativi e di riassicurazione,
  • il servizio pensionistico professionale o individuale,
  • la negoziazione dei titoli,
  • la gestione dei fondi,
  • i servizi di pagamento
  • servizi di consulenza nel settore degli investimenti.

L'attività di amministratore di condominio e l'attività di agente e rappresentante di commercio sono incompatibili con l'attività di mediazione.

L'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli (legge 39/1989, art. 5, comma 3bis).

L'esercizio di attività incompatibili comporta la cancellazione dell'attività dal Registro delle imprese e quindi il divieto di esercizio dell'attività di mediazione.

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