La conservazione a norma del registro di carico e scarico digitale

I registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale sono soggetti a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Le regole da applicare per la conservazione sono richiamate nelle Modalità operative (Modalità operativa 17 “specifiche tecniche”) approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI.

Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori, compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche).

I Tempi per il trasferimento del registro cronologico di carico e scarico al sistema di conservazione

Il documento elettronico del registro di carico e scarico deve essere trasferito al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.

Il versamento del registro elettronico al sistema per la conservazione a norma di cui l’operatore ha scelto di avvalersi, richiederà, ai fini dell’opponibilità a terzi, la sottoscrizione digitale da parte del responsabile alla conservazione (nelle varie accezioni consentite dalla norma e secondo quanto previsto dal manuale di conservazione dell’operatore) e l’apposizione della marca temporale. 
 

Sono state utili queste informazioni?
No votes yet