Alto contrasto
I dati da trasmettere al RENTRI sono tutti quelli contenuti nei FIR in formato digitale (xFIR) e relativi ai rifiuti pericolosi.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata da parte dei produttori/detentori, trasportatori e destinatari iscritti al RENTRI.
L'obbligo di trasmissione dei dati del FIR al RENTRI decorre dal 13 febbraio 2026.
La trasmissione avviene tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, oppure mediante interoperabilità tra il sistema gestionale degli operatori ed il RENTRI.
Avviso Importante sull’applicazione delle sanzioni!
L’art. 13 del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 01 marzo 2026, prevede che:
I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi contenuti nel FIR digitale delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni trasmesse al RENTRI.
Il produttore può richiedere la trasmissione dei dati al trasportatore a cui ha chiesto di emettere il FIR per suo conto.
Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.
La trasmissione dei dati da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario deve essere effettuata da parte di ciascuno di essi nel rispetto dei tempi previsti per l’annotazione del movimento sul Registro di carico e scarico, di seguito riportati: