Chamber of Commerce of Bolzano

Attività di facchinaggio, movimentazione merci

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti,  una delle seguenti attività, come di seguito indicate:

  • portabagagli
  • facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
  • facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
  • facchini doganali
  • facchini generici
  • accompagnatori di bestiame
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell’attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.

Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l’attività principale dell’impresa sia:

  • la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
  • pesatori pubblici .

N.B. Ai sensi del decreto legge n. 7 del 31.01.2007 per avviare l'attività di facchinaggio non servono più i requisiti tecnico-professionali nè nominare un responsabile tecnico.

Le imprese di facchinaggio devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica.

La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.

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