Chamber of Commerce of Bolzano

Normativa

Le competenze delle Camere di commercio

In Italia le competenze relative all’implementazione del cronotachigrafo digitale sono state definite dal Decreto Ministeriale n. 361 del 31 ottobre 2003, emanato dal Ministero Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il citato decreto ha attribuito alle Camere di Commercio specifiche competenze in tale ambito, individuandole quali autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche e conferendo loro poteri di accertamento per:

  • la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati
  • la verifica dei requisiti e delle apparecchiature delle officine autorizzate (Centri tecnici) e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, calibratura e controllo periodico di cronotachigrafi digitali

Normativa

Cronotachigrafo:
i miei mezzi devono avere il tachigrafo? Devo scaricare e registrare i relativi dati?

Per eventuali richieste sulla corretta interpretazione del Regolamento CE n. 561/2006 in riferimento ai veicoli e soggetti obbligati all'installazione ed uso del cronotachigrafo è competente l'Ufficio Tutela Sociale del Lavoro (Ufficio 19.2) della Provincia Autonoma di Bolzano.

La normativa ed i mezzi interessati
La normativa che regola l’utilizzo del cronotachigrafo digitale è europea e si fonda essenzialmente su due regolamenti del Consiglio del 20 dicembre 1985, e cioè il regolamento CEE n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento CEE n. 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Il regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998 ha poi modificato il regolamento n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo, introducendo il nuovo dispositivo digitale. Tale regolamento è completato da un allegato di natura tecnica (allegato 1B) che definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell’apparecchio, oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e di operatività.

Il regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 ha abrogato e sostituito il regolamento CEE 3820/85, ha modificato i regolamenti CEE n.3821/85 e CE 2135/98 ed ha fissato il nuovo termine legale per l'obbligo del TD al 1 maggio 2006.

La regolamentazione nazionale ha integrato la legislazione europea per l'implementazione del Tachigrafo digitale con i seguenti decreti ministeriali:

Mezzi interessati

  • veicoli adibiti al trasporto di merci di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate (tachigrafo digitale se immatricolati a partire dal 01.05.2006);
  • veicoli adibiti al trasporto di passeggeri, che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine (tachigrafo digitale se immatricolati a partire dal 01.05.2006).

I cronotachigrafi digitali devono inoltre essere installati - alla sostituzione dell'apparecchio di controllo analogico - sui veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1996 ed adibiti al trasporto su strada di:

  • merci (veicoli con portata superiore a 12 tonnellate)
  • passeggeri (veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9 e con portata superiore a 10 tonnellate)

se la trasmissione dei segnali all'apparecchio è esclusivamente di tipo elettrico.

Mezzi esentati
Sono tuttora esentati dall’obbligo di usare i cronotachigrafi i veicoli di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) numero 561/2006 del 15.03.2006:

  • veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio  regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri
  • veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari
  • veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità
  • veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio
  • veicoli speciali adibiti ad usi medici
  • carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa
  • veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione
  • veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci
  • veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci

Inoltre con il DM n. 236 del 6 agosto 1999 vengono esentati:

  • i veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro, sono esentati dell'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo.

Infine con DM del 20 giugno 2007, sulla base del regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, sono state approvate ulteriori esenzioni a livello nazionale. Con tale decreto il Ministero dei Trasporti ha decretato che i trasporti che vengono effettuati con i seguenti mezzi non sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 5-9 del regolamento n. 561/2006 relativamente all'età del personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodo di riposo:

  •  veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale. Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente (art. 13, punto 1, lettera d), primo trattino e ultimo comma del regolamento (CE) n. 561/2006).
  • veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dai telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.
  • veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
  • veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.

 

Circolari e comunicazioni

La normativa è integrata da circolari, emanate dai diversi soggetti che coordinano le attività sull'implementazione del cronotachigrafo digitale in Italia:

Circolari ministeriali:

Circolari Unioncamere 

  • Circolare del 22/11/2005 (PDF 20 kB): parere sulla richiesta di carta fuori provincia - si conferma la competenza esclusiva del rilascio della carta conducente per la Camera, in cui il soggetto richiedente ha la propria residenza (DM 23 giugno 2005).
  • Circolare del 13/12/2005 (PDF 26 kB): illustra la documentazione che le Camere di commercio dovranno acquisire ai fini dell'attestazione della "residenza normale" prevista dal regolamento CE 2135/98.
  • Circolare del 22/11/2006 (PDF 366 kB): rilascio di carta tachigrafica a cittadini extra-comunitari che dimorano in Italia per motivi professionali. La circolare fa seguito ad approfondimenti intervenuti con i Ministeri competenti e chiarisce la necessità di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro dei cittadini extracomunitari con imprese italiane, anche ai fini del rilascio della carta tachigrafica.
  • Circolare del 12/01/2007 (PDF 385 kB): documentazione da acquisire per il rilascio di carta tachigrafica ai cittadini neo comunitari bulgari e rumeni.
  • Circolare del 14/01/2009 (PDF 1.3 MB): proroga dei termini indicati nella circolare del 12/01/2007.
  • Circolare del 12/04/2007 (PDF 2.3 MB): rilascio di carta tachigrafica a cittadini di altro Stato membro dell'UE - Documentazione richiesta alla luce del D.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea.
  • Circolare del 28/01/2008 (PDF 1.6 MB): come gestire la situazione in caso di confisca di carte tachigrafiche da parte delle Autorità di controllo e restituzione alla Camera di commercio.
  • Circolare del 04/03/2008 (PDF 7.3 MB): aggiornamento documentazione da richiedere ai fini del rilascio di carta tachigrafica a cittadini di altro Stato membro dell'UE e verifiche sul requisito della residenza.

Circolari della Camera di commercio di Bolzano

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