Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Metrologia legale

La metrologia legale italiana, al pari di quelli di ogni Stato moderno, si occupa della tutela della fede pubblica nei rapporti inter partes, che per la loro esplicazione, prevedono l' utilizzo di uno strumento per pesare o per misurare.

Ciò però implica anche, sotto il profilo della dottrina giuridica, che l'autonomia negoziale tra le parti non è assolutamente perfetta quando si esplica nel campo del negozio giuridico (contratto) della compravendita a peso o a misura; nel senso che le parti, nel momento dell'esercizio dell'autonomia privata, allorché si scambiano le rispettive dichiarazioni negoziali, possono farlo a patto di non violare norme imperative.

Il legislatore del Testo Unico delle Leggi metriche 23/8/1890 numero 7088 afferma infatti all'articolo 11 che:

"Ogni convenzione di quantità, che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi con pesi e misure legali".

Nel contratto di compravendita, la quantità della cosa scambiata contro il prezzo, per una situazione di subiettività, voluta cioè dall'ordinamento giuridico, deve essere espressa in unità di misura legali, come legali devono essere gli strumenti metrici impiegati, e regolare deve esserne l'impiego: come ad esempio la bilancia utilizzata per la determinazione del peso della merce venduta.

Ne consegue quindi che, essendo nel campo della compravendita, l'autonomia negoziale limitata da norme imperative, quelle dell'ordinamento metrico, il negozio giuridico-contratto, quando stipulato in violazione di norma imperativa ovvero inderogabile, è tale da caducarlo nella categoria della invalidità per nullità totale o parziale del negozio stesso: giusta la previsione di cui all'articolo 1354 del Codice Civile.

La violazione di norma imperativa poi, oltre a rendere nullo il negozio giuridico sotto il profilo del diritto privato, nel caso della compravendita attuata in violazione delle norme metriche, è tale da estendere al campo penale la propria sfera di influenza: tale è la previsione di cui agli articoli 472 Codice Penale - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta - e 692 Codice Penale - Detenzione di misure e pesi illegali: tipiche fattispecie di reato poste a prevenzione dei delitti contro la fede pubblica; è il caso, ad esempio, di utilizzo nella compravendita, di una bilancia non omologata (quindi illegale), oppure ancorché omologata, essa venga usata contro le prescrizioni di legge (articolo 692 Codice Penale,1 comma).

In campo metrologico (legale) i principi di legalità, nel nostro ordinamento giuridico, sono quelli di cui all'articolo 1 del Testo Unico 23/8/1890 numero 7088 che statuisce il principio di tassatività dei pesi e delle misure e delle unità di misura che devono essere impiegati, e del già citato articolo 11, statuente che "ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi e misure legali. " La legge penale, per pesi e misure intende ogni peso o misura e ogni strumento per pesare o misurare (articolo 472 Codice Penale,ultimo comma).

Sono state utili queste informazioni?
Media: 5 (1 vote)

Contatto

Orari d'apertura

LUN-VEN: 8.30 - 12.15
(Stanza 5.23 - 5.22 B)