Calcolo e versamento
Il calcolo è visionabile per i seguenti anni:
Maggiorazioni
La Camera di commercio di Bolzano, analogamente alla quasi totalità delle Camere di commercio italiane, ha deliberato una maggiorazione che comporta che il diritto annuale 2023 corrisponda a quanto previsto per gli anni dal 2016 al 2023. Sul nostro sito trovate maggiori informazioni a riguardo.
Modalità di pagamento
Il pagamento del diritto deve essere effettuato mediante il modello unificato di pagamento F24.
Esempi di calcolo
Per facilitare il calcolo del diritto annuale dovuto da parte delle società di capitale si riportano alcuni esempi di calcolo.
Unità locali
Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di 120,00 Euro. Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell'anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'importo dovuto per la sede dell'impresa.
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero debbono versare un diritto pari a 66,00 Euro per ciascuna unità.
Imprese che denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno debbono versare il diritto annuale, relativo all'anno in corso, entro 30 giorni dall'iscrizione.
Scadenza
Il termine di pagamento del diritto camerale coincide, di norma, con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Caso particolare - Trasferimento di sede
Le imprese che trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.
Caso particolare - Primo esercizio prolungato
Le società che decidono al momento della costituzione di adottare un esercizio prolungato, al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, dovranno versare un diritto annuale relativo all’anno di costituzione. Dopo la chiusura del loro primo esercizio tali società provvederanno al pagamento della misura del diritto annuale competente; nel caso in specie tale versamento avverrà circa dopo un anno e mezzo dal primo versamento, avvenuto al momento dell’iscrizione. Quindi alla scadenza del pagamento del diritto annuale, posta tra il momento dell’iscrizione e il momento del pagamento del primo saldo delle imposte, tali società saranno tenute a versare di nuovo lo stesso importo che hanno versato al momento dell’iscrizione (per la sede legale).
Esempio: iscrizione a ottobre 2019 con contestuale pagamento del diritto annuale 2019. Il primo esercizio va dalla costituzione al 31.12.2020. Alla scadenza del diritto annuale 2020 la società è, quindi, tenuta nuovamente a versare l'importo minimo già pagato all'iscrizione e solo quando scade il diritto annuale 2021 dovrà calcolarlo, per la prima volta, in base al fatturato dell'esercizio prolungato.
Sono state utili queste informazioni?