Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Concorrenza sleale

Il nostro sistema economico si basa sulla libertà di iniziativa economica privata, ovvero sulla libera concorrenza tra imprese.

La legge accetta limitazioni alla libera concorrenza per motivi di:

  • interesse pubblico (es. monopoli legali costituiti per ragioni fiscali);
  • previsioni normative (es. divieto di concorrenza a carico dei soci e degli amministratori di società);
  • patti tra imprese a determinate condizioni (es. patto di non concorrenza).

Atti di concorrenza sleale e misure di tutela

Laddove non ci sono limitazioni accettate dal diritto, la concorrenza tra imprese deve svolgersi in modo leale e corretto. Gli imprenditori, infatti, non possono usare mezzi e tecniche finalizzati a recare un danno all’impresa concorrente al fine di sottrarle la clientela.

Per tutelare gli imprenditori da un’eventuale competizione disonesta, la legge prevede un’apposita disciplina di repressione degli atti di concorrenza sleale (artt. 2598 e seguenti del codice civile).
Sono atti di concorrenza sleale:

  • atti di confusione: ad es. uso di nome o di segni distintivi di un altro imprenditore oppure imitazione dei prodotti del concorrente da cui deriva inganno nei consumatori.
  • atti di denigrazione o vanteria: ad es. diffusione di notizie sui prodotti o l’attività di un concorrente che lo discreditano, oppure appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.
  • ogni altro atto non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Se l’imprenditore viene leso da un illecito concorrenziale può chiedere al giudice di inibire la continuazione dell’atto ed eventualmente chiedere il risarcimento del danno.

Nel caso in cui vengano danneggiati gli interessi di un’intera categoria professionale, l’azione può essere promossa dagli enti che rappresentano la categoria (art. 2601 cod. civ.).

Inoltre, a norma della legge n. 580/1993, anche la Camera di commercio può promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 del codice civile.

Segnalazione di atti di concorrenza sleale

Le imprese hanno la possibilità di segnalare atti o comportamenti che ritengono essere lesivi di una leale concorrenza tra imprese tramite al seguente ufficio della Camera di commercio di Bolzano:

Servizio tutela della concorrenza
e-mail: tutelaconcorrenza@camcom.bz.it
pec: reguation@bz.legalmail.camcom.it

La Camera di commercio valuta la segnalazione sulla base di una eventuale lesione degli interessi di un’intera categoria professionale, degli interessi generali delle imprese e delle economie locali. Se lo ritiene opportuno, avvia il procedimento teso a reprimere la concorrenza sleale.

La pubblicità comparativa e le pratiche commerciali scorrette

La normativa in tema di pubblicità ingannevole e comparativa e di pratiche commerciali scorrette in generale è diversamente regolata a seconda che il soggetto tutelato sia un professionista o un consumatore.

Per professionista si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro delle sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome e per conto di un professionista.

La tutela dei professionisti nei confronti della pubblicità ingannevole e della pubblicità comparativa illecita è disciplinata dal decreto legislativo n. 145/2007.

Per consumatore si intende qualsiasi persona fisica che nelle pratiche commerciali agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale e artigianale o professionale.

La tutela dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori è disciplinata dagli artt. 18 – 27 quater del decreto legislativo n. 206/2005, il c.d. codice del consumo.

La relativa tutela amministrativa è di competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

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Contatto

Tutela della concorrenza

0471 945 654/693