Chamber of Commerce of Bolzano

Chimica nascosta

Quali prodotti si possono immaginare senza colori, vernici, ammorbidenti o sostanze odorose e adesivi? Quasi tutti i prodotti di uso quotidiano contengono materiali le cui proprietà sono dovute a sostanze chimiche.

Il legislatore europeo, con il principio “no data, no market”, stabilisce che le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo non possono essere fabbricate ed immesse nel mercato europeo se non sono state registrate, ove richiesto, e le sostanze chimiche pericolose conformemente classificate, etichettate e imballate in modo adeguato.

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Non solo il fabbricante di sostanze chimiche è soggetto al regolamento: La ri-etichettatura con il proprio nome, la distribuzione con il proprio marchio, l'importazione da paesi esterni all'UE o l'utilizzo, ad esempio mediante l'integrazione in un altro prodotto, trasferisce l'obbligo di soddisfare tutti gli adempimenti di un produttore. Inoltre, gli obblighi di informazione sui rischi posti dalle sostanze e sulle modalità di manipolazione sussistono lungo tutta la catena di approvvigionamento e variano a seconda del ruolo ricoperto.  

Destinatari

Imprenditori, responsabili acquisti, responsabili per prodotti di

  • imprese che vendono prodotti sotto il proprio nome o marchio o che li ri-etichettano
  • imprese che importano dei prodotti dall'estero
  • imprese che utilizzano o elaborano sostanze concentrate come p.e. colori, lacche, profumi per ambiente, olii eterici, candele, detergenti

Fonti di diritto e link

Il Regolamento REACH concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ha lo scopo di controllare i rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche pericolose e assicurare che tali sostanze vengano progressivamente sostituite da sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.

  • ECHA – European chemicals agency (comprendere il regolamento REACH)
  • Banca Dati Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore della Sanità;
  • Archivio Preparati pericolosi dell'Istituto Superiore della Sanità;
  • Regolamento CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. ECHA – European chemicals agency (comprendere il regolamento CLP)
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
  • L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è un’agenzia dell’Unione europea che intende favorire l’uso sicuro delle sostanze chimiche. Essa attua la normativa in materia di sostanze chimiche con l’obiettivo di salvaguardare la salute umana e l’ambiente e di sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese in Europa.
  • Gli attori della catena di approvvigionamento possono avere vari ruoli ed a seconda del ruolo ricoperto sono previsti obblighi di comunicazione diversi:

I regolamenti prevedono adempimenti per le aziende rivolti alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.

  • DIRETTIVA 98/24/CE DEL CONSIGLIO, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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