Chamber of Commerce of Bolzano

Ruolo dei periti ed esperti

L'articolo 32 del Testo Unico del 1934 attribuisce alla Camera di commercio la tenuta del ruolo dei periti e degli esperti. Le relative disposizioni sono contenute in un regolamento tipo del Ministero delle Attività Produttive.

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Iscrizione

Chi può iscriversi

Al ruolo dei periti e degli esperti possono iscriversi tutti coloro che vogliono effettuare perizie in determinati settori merceologici. L'iscrizione, che non abilita all'esercizio dell'attività, ha una pura funzione di pubblicità conoscitiva, infatti non è obbligatoria ai fini dello svolgimento dell'attività stessa.

I periti e gli esperti iscritti nel Ruolo esercitano funzioni di carattere prevalentemente pratico; sono escluse tutte quelle attività professionali per le quali esistono Albi regolati da apposite disposizioni.

Requisiti

Per l'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti, l’età minima è di 21 anni compiuti e sono richiesti adeguati requisiti professionali e morali:

Requisiti professionali

per potersi iscrivere nelle categorie e subcategorie per le quali si richiede l'iscrizione, deve essere dimostrato il possesso di tutti e tre i requisiti di seguito indicati:

  • 1. possesso di una qualifica/formazione teorico-pratica specifica del settore riguardo le categorie e sub-categorie per le quali si richiede l'iscrizione (che deve essere notevolmente superiore alla media, come per es. una laurea in una materia corrispondente),    inoltre
  • 2. esercizio per almeno 5 anni di una continua attività qualificata principale esercitata nel settore riguardo le categorie e subcategorie per le quali si richiede l'iscrizione (esercitata dopo aver terminato la formazione teorico-pratica richiesta),     inoltre
  • 3. assolvimento continuativo di specifici corsi di aggiornamento (formazione) nel settore riguardo le categorie e sub-categorie per le quali si richiede l'iscrizione;

NB: Sia i titoli di studio conseguiti (punto 1) in un altro stato (UE ed extra UE), sia l’attività lavorativa effettuata all’estero (punto 2) devono essere riconosciuti in quanto non hanno valore legale in Italia (ulteriori informazioni).

In casi eccezionali, in caso di possesso comprovato di una o più delle seguenti qualifiche, l'ufficio può in parte derogare per l’iscrizione nel Ruolo anche dai tre requisiti predetti:

  • avere già effettuato perizie o formulato pareri nell'ambito delle categorie e subcategorie per le quali si richiede l'iscrizione;
  • avere ottenuto particolari riconoscimenti per attività svolte nell'ambito delle categorie e subcategorie per le quali si richiede l'iscrizione (es: certificati di brevetti depositati, attestati o qualifiche di merito);
  • essere iscritti in albi qualificanti a carattere tecnico-operativo;
  • avere redatto e pubblicato articoli in riviste tecniche o testi tecnici aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie e subcategorie per le quali si richiede l'iscrizione;avere presentato relazioni tecniche aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie e subcategorie per le quali si richiede l'iscrizione in conferenze e/o convegni nazionali e/o internazionali;
  • avere presentato relazioni tecniche aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie e subcategorie per le quali si richiede l'iscrizione in conferenze e/o convegni nazionali e/o internazionali;

Requisiti morali

  • Non essere stato dichiarato fallito e non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, (inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) e la sospensione condizionale della pena) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

L'accertamento del possesso di tali requisiti spetta al competente Ufficio della Camera di commercio. L'iscrizione nel ruolo viene deliberata dalla Giunta camerale su proposta del citato Ufficio. I requisiti professionali presentati sono oggetto di valutazione discrezionale da parte della Camera di Commercio.

Ai sensi del Decreto ministeriale 452/1990, art. 13, comma 1, gli agenti di affari in mediazione iscritti da almeno un triennio nel Registro delle imprese con questa attività possono, a domanda, essere iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti della Camera di commercio di Bolzano, Categoria XXII - Attività varie, sub-categoria 11 Mediatorato.

È possibile chiedere l'iscrizione solamente in queste categorie e subcategorie (PDF 54 KB) del ruolo dei periti e degli esperti della Provincia di Bolzano.

Modulistica

Avviso

Il pagamento non potrà più essere effettuato tramite bonifico bancario, ma solo con il cosiddetto sistema “pagoPA”, o allo sportello della Camera di Commercio. pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Termini del procedimento amministrativo

Entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda di iscrizione.

Ricorso contro il provvedimento di diniego di iscrizione

I ricorsi gerarchici impropri previsti dal regolamento contro i provvedimenti di diniego di iscrizione devono essere presentati direttamente a:

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA

Responsabili del procedimento

Dott. Georg Tiefenbrunner, direttore dell’Ufficio qualifiche professionali e commercio estero

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Open hours

MO-MI: 8.30 - 12.15
DO Bürgertag: 8.30 - 13.00 und 14.00 - 17.30
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