Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Una debitrice o un debitore, indipendentemente dal fatto che sia imprenditore/imprenditrice o no, può ricorrere alla Camera di commercio se si trova in una situazione tale, da non riuscire a soddisfare regolarmente i propri creditori e le proprie creditrici.
La Camera di commercio permette di accedere a procedimenti che si svolgono sotto la vigilanza del Tribunale e/o della Camera di commercio stessa e permettono di raggiungere l’esdebitazione, ma solo se tutti i requisiti previsti dalla legge sono scrupolosamente soddisfatti. Le procedure sono a pagamento.
La persona sovraindebitata che intende ricorrere alla Camera di commercio deve innanzitutto scegliere la proprio area di competenza:
- Sovraindebitamento: Tutte le imprese cosiddette “non fallibili” o anche “sottosoglia”, i liberi professionisti e le libere professioniste, i consumatori e le consumatrici, le famiglie, le associazioni e tutti gli altri soggetti che non possono utilizzare le procedure concorsuali, in caso di sovraindebitamento e se ricorrono tutti i requisiti necessari, possono ricorrere alle procedure offerte dell’OCC - Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: Tutte le imprese cosiddette “fallibili” o anche “soprasoglia” in caso di sovraindebitamento e se ricorrono tutti i requisiti necessari, possono ricorrere alla procedura della Composizione negoziata della crisi d’impresa.