Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Alcune definizioni in materia di etichettatura

Definizioni legali relative a "involgente" e "confezionamento"

Involgente protettivo
Si ritiene utile evidenziare, poi, che la definizione di involgente protettivo è data solo ed esclusivamente per definire il concetto di tara, mentre il prodotto posto in un involucro è un preimballaggio o un preincarto, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 1 del decreto 109/92.
(Circ. MININDUSTRIA 31.3.00 n.165)

Prodotto preconfezionato 
Per prodotto alimentare preconfezionato si intende  l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
(D.lgs 109/92 art.1, comma 2, lettera b)

Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in un involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.
(D.lgs 109/92 art.1, comma 3 

Prodotto preincartato
Per prodotto alimentare preincartato si intende l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita
(D.lgs 109/92 art. 1, comma 2, lett. d)
La definizione di prodotto preincartato, peraltro non prevista dalla Dir. n. 79/112, è stata introdotta allo scopo di precisare gli adempimenti di etichettatura conseguenti all'attività di confezionamento negli esercizi di vendita, per la consegna diretta all'acquirente o per la vendita a libero servizio. I prodotti alimentari confezionati a tali condizioni, siano essi ermeticamente chiusi o sigillati, siano essi semplicemente avvolti dall'involucro, sono considerati "non preconfezionati" ai fini dell'etichettatura e, pertanto, ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 16 del D. lgs n. 109/92.
Sono state segnalate, poi, interpretazioni eccessivamente soggettive da parte degli addetti alla vigilanza circa gli artt. 20 e 24 del D. lgs n. 109/92 per quanto riguarda le modalità di presentazione del burro e della margarina. Tali articoli hanno modificato le preesistenti norme, prevedendo che sia il burro che la margarina destinati al consumatore possano essere semplicemente preconfezionati senza alcun obbligo di chiusura ermetica o di apposizione di sigilli. Tali obblighi, previsti dalle preesistenti disposizioni, contrastavano con i principi di libera circolazione delle merci nella UE e non potevano essere mantenuti solo per i prodotti nazionali.
Occorre prestare attenzione alla definizione di prodotto preconfezionato, che è molto ampia, nel senso che contempla anche i prodotti parzialmente avvolti da un involucro, purché tale da dover essere manomesso per poter accedere al prodotto. A tal fine può costituire valida alternativa alla sigillatura qualsiasi sistema di chiusura autodistruggente all'atto dell'apertura dell'involucro o del contenitore.
Quando il legislatore ha voluto apportare, sia in ambito nazionale che in ambito comunitario, una deroga a tale principio l'ha espressamente prescritta, per cui la chiusura ermetica va richiesta solo nei casi prescritti (es.: pasta alimentare, alimenti surgelati, oli).
Per quanto riguarda gli oli, in particolare, giova evidenziare che essi vanno venduti al consumatore conformemente a quanto prescritto dall'art. 7 della legge n. 35/68, modificato dall'art. 26 del D. lgs n. 109/92, cioè preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi in tutte le fasi commerciali. Tale obbligo sussiste anche nel caso di preimballaggi di contenuto superiore a 10 litri, anche se a partire da tale valore v'è libertà di gamma. Le vendite di olio con prelevamenti da pasture, fusti, ecc.. su richiesta e alla presenza del cliente, sono da ritenersi vietate in quanto non offrono le necessarie garanzie richieste dalla legge suddetta.
(Circ. MININDUSTRIA 31.3.00 n.165) 

Prodotto sfuso

  • Prodotti alimentari non preconfezionati o
  • generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati,
  • i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed
  • i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata
    (D.lgs 109/92 art. 16, comma 1)

 

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