Tagliare la bolletta con i contratti EPC
In questo decennio sono previsti forti investimenti in efficienza energetica ed energie rinnovabili da parte delle imprese, sia per la decarbonizzazione, sia, in particolare in questa fase di prezzi senza controllo, per ridurre le bollette e, in diversi casi purtroppo, continuare a produrre.
Esistono diversi strumenti che possono aiutare le imprese ad individuare gli interventi da realizzare:
- la nomina di un energy manager (un dirigente interno per organizzazioni medio-grandi, un consulente per le imprese di taglia medio-piccola);
- un sistema di monitoraggio per tenere sotto controllo i principali indicatori di prestazione energetica e ottimizzare i consumi, gli acquisti e la produzione di energia;
- una diagnosi energetica per fotografare la situazione dei consumi energetici e ottenere una matrice di azioni realizzabili;
- un sistema di gestione dell’energia per inquadrare la gestione dell’energia in una strategia di medio-lungo termine e conseguire i risultati migliori.
Una volta identificate le opportunità di miglioramento energetico, può però capitare sia di non avere le competenze per adottare e gestire alcune soluzioni tecnologiche, col rischio di non conseguire le prestazioni sperate, che di non avere le risorse economiche da investire. Fortunatamente nel tempo sono stati creati modelli di business capaci di superare queste problematiche. Nella sostanza si tratta di modelli basati sulla vendita di un servizio energetico, inclusivo di manutenzione e gestione degli impianti e, in genere, corredato da qualche forma di garanzia sulle prestazioni. I fornitori di questi servizi sono detti ESCO (energy service company - società di servizi energetici), imprese che in Italia sono certificate secondo la norma UNI CEI 11352.
Fra questi modelli il più consolidato è il contratto EPC (energy performance contract), detto anche contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica. In linea con la definizione data dal D.Lgs. 102/2014, con esso si intende un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.
L’allegato 8 del decreto legislativo citato riporta gli elementi minimi che tali contratti devono contenere, ossia:
- un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
- i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
- la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
- data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
- l’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
- disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti ad eventuali concessioni in appalto a terze parti;
- un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
- disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
- disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto);
- informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.
In altre parole, non basta uno sconto economico rispetto alla spesa energetica storica – ossia la base dei contratti di servizio energia – per parlare di EPC. Occorre identificare con precisione i risparmi energetici, ai quali va collegato il canone del servizio. Questo significa che bisogna avere a disposizione i consumi prima dell’intervento per definire la baseline di riferimento, individuare i fattori di aggiustamento per adattarla alle modifiche annuali dell’impiego degli edifici e del clima, misurare i consumi post-intervento e stabilire una formula che leghi i risparmi energetici al canone di servizio, riducendone l’entità al diminuire delle performance rispetto a quelle garantite (e stabilendo come condividere gli eventuali miglioramenti). Per la valutazione dei risparmi energetici, un tema piuttosto complesso, si può fare riferimento al protocollo IPMVP disponibile in italiano per opera di FIRE.
L’interesse per l’EPC deriva dalla possibilità di offrire al cliente finale – che sia una pubblica amministrazione, un’impresa o un condominio – la garanzia di risparmi energetici e un accesso facilitato al finanziamento tramite terzi (banca o ESCO a seconda dei casi), ripagando l’intervento nel tempo grazie ai flussi di cassa conseguiti dalla riqualificazione energetica. Chiaramente i contratti EPC sono applicabili per tecnologie consolidate laddove siano disponibili i dati per potere applicare un protocollo di misura e verifica delle prestazioni affidabili e condivise.
Contratti di questo tipo sono usati da decenni nei più svariati ambiti (illuminazione pubblica e di interni, cogenerazione e fonti rinnovabili, riqualificazione di impianti termici e processi industriali, etc.), con durate comprese in genere fra i cinque e i dieci anni, sebbene esistano esempi oltre i quindici anni. Nel settore pubblico le forme di appalto utilizzate sono diverse, le quali vanno dall’appalto ai partenariati pubblico-privati. Ovviamente il contratto può essere adatto alle esigenze dell’impresa interessata, eventualmente orientandosi verso contratti di servizio non EPC, laddove questo sia opportuno.
Autore
Dario Di Santo, FIRE