Chamber of Commerce of Bolzano

Provvedimento conclusivo e rateizzazione della sanzione

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni, l’ufficio Tutela dell’ambiente e della concorrenza procede alla valutazione della fondatezza della contestazione. A tal fine l’ufficio esamina il verbale di contestazione, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.
Si fa presente che nella fase istruttoria l’interessato può richiedere la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria:
Il beneficio della rateizzazione della sanzione (da un minimo di 3 a un massimo di 30 rate) può essere concesso dal Vicesegretario generale nei confronti dell’interessato che si trovi in condizioni economicamente disagiate. La richiesta essere può presentata dall’interessato sia nella fase istruttoria, sia nella fase successiva all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione.

modulo domanda di rateizzazione

 

Al termine dell’istruttoria il Vicesegretario generale emette:

  • Ordinanza di archiviazione nel caso in cui l’accertamento dell’organo di vigilanza venga ritenuto infondato oppure qualora sia intervenuta la prescrizione o vi sia la presenza di vizi nella procedura. Con l’ordinanza di archiviazione è disposta la restituzione delle cose sequestrate che non siano oggetto di confisca obbligatoria.
    Se con l’ordinanza di archiviazione è disposta la confisca, può essere proposta opposizione dinanzi al giudice civile.
    Il provvedimento di archiviazione può essere impugnato dinanzi al TAR.
  • Ordinanza ingiunzione di pagamento nel caso in cui venga ritenuto fondato l’accertamento e quindi che il fatto costituisca illecito amministrativo. Il Vicesegretario generale quantifica la sanzione da applicare nei limiti edittali previsti dalla legge. 
    Per la determinazione della sanzione si ha riguardo:
    - alla gravità della violazione,
    - all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
    - alla personalità dell’agente,
    - alle condizioni economiche.

    Con l’ordinanza ingiunzione di pagamento è disposta la restituzione delle cose sequestrate che non siano oggetto di confisca obbligatoria.
    L’ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Confisca (funzione sanzionatoria)
La confisca è un provvedimento a carattere repressivo e sanzionatorio che consiste, al pari di un’espropriazione, nel trasferimento della proprietà della cosa oggetto dell’illecito.
Il provvedimento di confisca ha natura autonoma di sanzione accessoria e pertanto può intervenire anche se in precedenza la merce non è stata sequestrata.
Vi sono 2 tipi di confisca:
- confisca obbligatoria: é sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non viene emessa ordinanza ingiunzione di pagamento.
- confisca facoltativa: può  essere in merito alle cose che servirono o furono destinate alla commissione dell'illecito.

Il pagamento della sanzione deve essere effettuato all’ufficio indicato nell'ordinanza entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Allo stesso ufficio il soggetto è tenuto a presentare la prova dell’avvenuto pagamento.

Contro l’ordinanza ingiunzione è ammesso il ricorso, a seconda dei casi, presso il Giudice di Pace oppure al Tribunale civile entro il termine previsto per il pagamento.

Nel caso di mancato pagamento e nel caso in cui non venga presentato ricorso all’autorità giudiziaria, la Camera di commercio di Bolzano procede alla riscossione coattiva della somma dovuta tramite ruolo esattoriale applicando alla sanzione una maggiorazione nella misura prevista dalla legge.

 

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