Persone fisiche
Sono tenute alla certificazione e all’iscrizione al Registro F-Gas le persone fisiche che svolgono le seguenti attività (art. 7, DPR 16 novembre 2018, n. 146):
a) Attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigoriferi, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, tra cui:
- controllo delle perdite da apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente, salvo che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e con gas inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento;
b) Attività su apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra:
- controllo delle perdite da apparecchiature con almeno 5 tonnellate di CO2 equivalente, fatta eccezione per quelle ermeticamente sigillate, adeguatamente etichettate e con gas fluorurati inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento;
c) Attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento;
- recupero;
d) Recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature fisse che li contengono.
Le persone fisiche che intendano svolgere le attività sopra elencate sono tenute a iscriversi preventivamente al Registro F-Gas.
L’iscrizione al Registro F-Gas costituisce obbligo di legge per i soggetti indicati ed è requisito indispensabile per l’ottenimento dei certificati.
Per ottenere la certificazione, l’interessato deve presentare richiesta ad uno degli organismi di certificazione accreditati e superare un esame teorico-pratico, basato sui requisiti minimi previsti per il settore di attività.
Il certificato ha una validità decennale e deve essere rinnovato, su richiesta dell’interessato, entro 60 giorni dalla data di scadenza dello stesso.
Obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale F-Gas
Sono tenute all’attestazione e all’iscrizione al Registro F-Gas le persone fisiche che svolgono le seguenti attività (art. 9, DPR 16 novembre 2018, n. 146):
- recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nell’ambito della direttiva 2006/40/CE.
L’iscrizione al Registro F-Gas è prescritta dalla normativa vigente e rappresenta requisito necessario per il rilascio dell’attestato da parte di organismi di attestazione della formazione.
Al fine di ottenere l’attestato, la persona fisica è tenuta a presentare apposita richiesta e a frequentare un corso di formazione conforme ai requisiti minimi di competenza e conoscenza stabiliti per il settore di attività, entro otto mesi dalla data di iscrizione al Registro.