Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Registro nazionale

Con il decreto 25 settembre 2007, n. 185 è stato istituito il registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al quale devono iscriversi, presso la Camera di Commercio territorialmente competente ed esclusivamente in via telematica, i soggetti considerati produttori ai sensi dell'art. 4, c.1, lett. g) del d.lgs. 49/2014.

Il produttore di AEE domestici può immettere sul mercato gli apparecchi che ricadono sotto la normativa AEE solamente dopo essersi iscritto ad un sistema collettivo e, successivamente ed esclusivamente per via telematica, al Registro AEE presso la Camera di commercio territorialmente competente.

Il produttore di AEE professionali può immettere sul mercato gli apparecchi che ricadono sotto la normativa AEE solamente dopo essersi iscritto, esclusivamente per via telematica, al Registro AEE presso la Camera di commercio territorialmente competente. Il produttore adempie al finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei RAEE individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

I cosiddetti RAEE "dual-use", cioè i rifiuti delle AEE che potrebbero essere state usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso da considerarsi RAEE provenienti dai nuclei domestici (art. 4, lett. l), d.lgs. 49/2014) !

Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante autorizzato, incaricato di tutti gli adempimenti previsti. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

Non è pertanto possibile immettere sul mercato le apparecchiature soggette all'iscrizione in mancanza dell'iscrizione al registro, pena una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

Il numero di iscrizione al Registro AEE deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali, entro trenta giorni dal suo rilascio.

Per iscriversi al registro, o per comunicare successive variazioni, i produttori devono essere in possesso del dispositivo di firma digitale
 
Ai fini dell'iscrizione nel registro AEE, i soggetti interessati devono effettuare i seguenti pagamenti:

  • diritti di segreteria pari a 30,00.- €
  • imposta di bollo pari a 16,00.- €

da versare:

  • dal 1° luglio 2020 i pagamenti potranno essere fatti esclusivamente tramite telemaco pay, carta di credito, IConto e PagoPA
  • inoltre le tasse di concessione governativa (dovute solo per l'iscrizione) pari a 168,00 € da versare sul c/c postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara”, indicando quale causale “8617 - altri atti". È necessario fare pervenire all'Ufficio Ambiente della Camera di Commercio I.A.A. di Bolzano l'attestazione originale del pagamento delle tasse di concessione governativa.

I produttori iscritti sono successivamente tenuti a comunicare qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché l'eventuale cessazione dell'attività determinante l'obbligo di iscrizione e, con cadenza annuale, la comunicazione delle quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate.

Cessazione dell'attività
Le imprese che cessano la loro attività devono cancellarsi prima dal Registro AEE e successivamente dal Registro Imprese; in caso contrario dovranno fare pervenire alla CCIAA territorialmente una richiesta di cancellazione e la CCIAA provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Nel caso di variazioni/cancellazione sono dovuti i diritti di segreteria pari a 30,00 € con l'indicazione della causale e l'imposta di bollo pari a 16,00 €, mentre la comunicazione annuale non è soggetta ad alcun pagamento.

manuale per i produttori

Comunicazione annuale (art. 6 DM 25/09/2007 n. 185)

I “produttori” comunicano entro il 30 aprile di ogni anno, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’anno precedente.

manuale

Il portale per la presentazione della comunicazione annuale è accessibile.

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