Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Esenzione

Nessun obbligo di marchiatura

Non sono soggetti all’obbligo del marchio di identificazione e dell’indicazione del titolo (articolo 12, Decreto Legislativo. 251/99):

  • gli oggetti di peso inferiore ad un grammo
  • i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria
  • gli oggetti di antiquariato; l'autenticità degli stessi deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso la camera di commercio
  • i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale
  • gli strumenti ed apparecchi scientifici
  • le monete
  • le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di identificazione, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima
  • gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali.
    La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell’oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.
    Il registro delle operazioni è disponibile presso il commercio specializzato e deve essere vidimato dall'Ufficio Vigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano. Nel caso della gestione informatizzata delle operazioni possono essere usati anche propri fogli preventivamente vidimati e recanti le informazioni necessarie.
    Gli oggetti usati possono essere nuovamente posti in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, nel caso in cui le aziende sono in grado di documentare le modalità lecite del relativo acquisto (vedi paragrafo precedente) e gli oggetti ai fini della vendita sono accompagnati da fattura in cui il venditore indica, sotto la propria responsabilità, la descrizione dell'oggetto e il titolo del metallo prezioso (art. 23, comma d del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02)
  • i residui di lavorazione
  • le leghe saldanti a base argento, platino o palladio

Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere, eccetera, ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura, sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati (articolo 19, del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche all’atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per lacerazione dell’involucro stesso o rottura dei sigilli. La sigillatura e la marchiatura deve avvenire in base a quanto disposto dall’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02.

I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi sono sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultano indicati, oltre la ragione sociale e l’indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantità dei materiali stessi.

I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l’indicazione del titolo (articolo 24.4, Decreto Legislativo 251/99).

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Contatto

Orari d'apertura

LUN-VEN: 8.30 - 12.15
(Stanza 5.23 - 5.22 B)