Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Alimenti preconfezionati

Informazioni obbligatorie

Per gli alimenti preconfezionati le informazioni obbligatorie devono apparire direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta. (si veda il Reg 1169/2011/UE Art. 12, comma 2)

I prodotti preconfezionati sono prodotti che soddisfano le seguenti condizioni:

  • Sono destinati al consumatore finale o ai fornitori di servizi di catering (stand, ristoranti, mense, mense scolastiche, ospedali, catering etc.).
  • Si compongono dell’alimento e della confezione.
  • L’alimento viene confezionato prima di essere messo in vendita.
  • La confezione avvolge interamente o parzialmente l’alimento ma sempre in modo tale da non consentirne l’alterazione senza dover aprire o cambiare l’imballaggio. Un esempio di confezionamento parziale è quello delle etichette dei salami.

Non sono alimenti preconfezionati gli alimenti confezionati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preconfezionati per la vendita diretta (ad es. il formaggio già porzionato in vendita nei supermercati)
(Vedi il Reg 1169/2011/UE, Art.2, comma 2, lettera e).

Le seguenti informazioni sono obbligatorie:

  • La Commissione Europea mette a disposizione il “Food Labelling Information System“ per facilitare la ricerca delle norme di diritto. Segue un elenco delle indicazioni obbligatorie per tutti gli alimenti imballati.
  • Denominazione di vendita: corrisponde alla denominazione definita dalla legge.
  • la parola “ingredienti:”in italiano e “Zutaten:” in tedesco seguito dall’elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente.
  • Allergeni: ingredienti che possono essere causa di allergie o intolleranze vanno evidenziati.
  • Quantità di alcuni ingredienti o categorie di ingredienti evidenziati, p.e. nei tortellini ripieni di carne, va riportata la % di carne presente.
  • Quantità netta dell’alimento (si veda produzione di piccole quantità)
  • Termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro il… / Mindestens haltbar bis…”) o data di scadenza (“da consumare entro il… / Zu verbrauchen bis …”)
  • Condizioni di conservazione o impiego particolari come p.e. Conservare alla Temperatura di 4°C.
  • Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare
  • Origine o provenienza nel caso in cui sia previsto dalla legge (ad esempio per disposizioni UE: Miele, Latte, Carne fresca, Frutta e Verdura fresca, Pesce fresco etc.).
  • Indirizzo dell impresa di produzione e imballaggio;
  • Istruzioni per l’uso nel caso in cui la loro assenza renda difficile l’uso adeguato dell’alimento.
  • Titolo alcolometrico volumico effettivo (per bevande che contengono più di 1,2% di alcol)
  • Dichiarazione nutrizionale.
  • più ulteriori informazioni obbligatorie relative ad specifici alimenti, p.e. per i pesci e le carni la data di congelamento: “Congelato il …/ Eingefroren am .., GIORNO/MESE/ANNO”
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi
    vedasi D.M. n. 360 del 28.09.2022 recante le linee guida per l'etichettatura degli imballaggi

Per i prodotti solidi le informazioni di cui sopra possono essere calcolate con Food Label Check.

Denominazione di vendita

La denominazione di vendita corrisponde alla denominazione definita dal legislatore o prescritta dal diritto di consuetudine e va distinta dalle descrizioni di vendita commerciali con le quali i commercianti distinguono i loro prodotti dagli altri.

A livello europeo sono richieste informazioni supplementari alla denominazione di vendita concernenti lo stato fisico del prodotto o il trattamento che esso ha subito.

Gli Stati membri possono standardizzare prodotti alimentari attraverso la propria legislazione prevedendo l’utilizzo obbligatorio di determinati ingredienti o l’impiego di specifici processi di trasformazione. Se il prodotto non corrispondesse ai requisiti della normativa, andrà commercializzato con una denominazione diversa. Qualora un prodotto non sia definito né da parte dell’Unione Europea, né da parte dello Stato membro, è comunque fornita una denominazione commerciale abituale o una descrizione. L’uso di marchi o nomi commerciali non è sufficiente.

Facilitazioni B2B

Le facilitazioni si applicano quando un alimento è commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale o quando è destinato ad essere distribuito ai fornitori di servizi alimentari che lo prepareranno, trasformeranno, divideranno o sezioneranno.

Le informazioni obbligatorie dei prodotti alimentari, per questi prodotti, possono essere inclusi nei documenti commerciali anziché sull’imballaggio. In questi casi è necessario garantire che:

  • i documenti commerciali che si riferiscono al prodotto alimentare lo accompagnino o siano spedite prima o contemporaneamente alla consegna;
  • sull’imballaggio esterno del prodotto figurino denominazione di vendita, data di scadenza, istruzioni per immagazzinamento e uso e nome e sede sociale dell’impresa.

(si veda il Reg 1169/2011/UE, Art. 8, comma 7)

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