Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Marcatura

Obbligo di marcatura (art. 7)

Ciascuno dei seguenti prodotti di plastica monouso immesso sul mercato dal 14 gennaio 2022 deve recare sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili:

  • assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi,
  • salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico,
  • prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco,
  • tazze o bicchieri per bevande.

La marcatura deve avere le caratteristiche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020 e in particolare:

  • La dicitura della marcatura è riportata nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto in plastica monouso è immesso sul mercato (per il mercato italiano la lingua ufficiale è quella italiana).

Attenzione! La Camera di Commercio ha notato che le seguenti immagini del regolamento di esecuzione 2020/2151 sono riportate in modo differente nelle versioni linguistiche italiana, tedesca e inglese del regolamento! La presente pagina informativa si riferisce ai prodotti commercializzati in Italia e pertanto si riportano le immagini delle marcature in lingua italiana.

Il riferimento normativo per le marcature sottostanti è la versione consolidata in italiano del reg. 2020/2151.

  • Gli imballaggi degli assorbenti igienici con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:

Il regolamento prevede prescrizioni specifiche riguardo l’ubicazione, le dimensioni ed il progetto grafico della marcatura, prego cliccare il seguente Link.

 

  • Gli imballaggi dei tamponi e degli applicatori dei tamponi con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:


Il regolamento prevede prescrizioni specifiche riguardo l’ubicazione, le dimensioni ed il progetto grafico della marcatura, prego cliccare il seguente Link.

 

  • Gli imballaggi delle salviette umidificate (ossia salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico) con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:


Il regolamento prevede prescrizioni specifiche riguardo l’ubicazione, le dimensioni ed il progetto grafico della marcatura, prego cliccare il seguente Link.

 

  • La confezione unitaria quale definita all’articolo 2, punto 30, della direttiva 2014/40/CE («confezione unitaria») e l’imballaggio esterno quale definito all’articolo 2, punto 29, della stessa direttiva («imballaggio esterno») per i prodotti del tabacco con filtro con superficie pari o superiore a 10 cm2 e gli imballaggi dei filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la dicitura stampata seguente:


Il regolamento prevede prescrizioni specifiche riguardo l’ubicazione, le dimensioni ed il progetto grafico della marcatura, prego cliccare il seguente Link.

 

  • Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica recano la seguente dicitura stampata:


Il regolamento prevede prescrizioni specifiche riguardo l’ubicazione, le dimensioni ed il progetto grafico della marcatura, prego cliccare il seguente Link.

 

  • Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica recano la marcatura stampata o la marcatura incisa/in rilievo seguente:


marcatura stampata


marcatura incisa/in rilievo

Il regolamento prevede prescrizioni specifiche riguardo l’ubicazione, le dimensioni ed il progetto grafico della marcatura, prego cliccare il seguente Link.

 

Sanzioni

L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti privi dei requisiti di marcatura è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 % del fatturato del trasgressore.

La sanzione è applicata dalla provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

 

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