Chamber of Commerce of Bolzano

Attività di agente e rappresentante di commercio

Legge 3 maggio 1985, n. 204, decreto ministeriale DM 26.10.2011

Nozione secondo l'articolo 1742 c.c.: Agente di commercio

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

Agente con rappresentanza - rappresentante di commercio (articolo 1752 c.c.):
Le disposizioni relative all'agente si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Inizio dell'attività

Per poter iniziare le attività di agente e rappresentante di commercio le persone interessate devono dimostrare i requisiti attualmente prescritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente in forma telematica mediante la cosiddetta "Segnalazione certificata di inizio attività di agente di commercio, rappresentante di commercio" (ai sensi del DM 26.10.2011) prima dell'effettivo inizio di tale attività. L'attività potrà essere esercitata a partire dalla data della presentazione della "segnalazione certificata di inizio attività" all'Amministrazione competente (in questo caso alla Camera di commercio), la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge per poter esercitare l'attività, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, la persona interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

La dimostrazione dell'abilitazione abilita all'esercizio dell'attività di agente/rappresentante di commercio su tutto il territorio nazionale. L'abilitazione all'esercizio dell'attività è a titolo personale e l'abilitato non può delegare le funzioni relative all'esercizio dell'attività a persone non abilitate. L'attività può essere esercitata, con delle specifiche prescrizioni, anche da parte di società; in tal caso i requisiti devono essere posseduti dal/i legale/i rappresentante/i.

L'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale deve essere comunicato al Registro delle imprese tramite comunicazione telematica allegando la presente "Segnalazione certificata di inizio attività di agente, rappresentante di commercio”.

Termini del procedimento amministrativo

Effettuata la segnalazione si può iniziare immediatamente con l’esercizio dell’attività. La Camera di commercio ha 60 giorni di tempo per verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate e l’effettivo possesso dei requisiti.

Responsabili del procedimento

Dott. Georg Tiefenbrunner, direttore dell’Ufficio qualifiche professionali e commercio estero

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