Chamber of Commerce of Bolzano

Etichettatura

L'iscrizione della quantità nominale

Il produttore deve osservare alcune regole per quanto riguarda le iscrizioni metrologiche da riportare sugli imballaggi preconfezionati:

  • le cifre relative alla quantità nominale devono avere le dimensioni seguenti, in relazione alla quantità nominale del contenuto (direttiva Welmec 6.14, decreto ministeriale del 27 febbraio 1979):
     
    Quantità nominale
    del prodotto (g o ml)
    altezza minima
    del carattere (mm)
    < 50 2
    > 50 - 200 3
    > 200 - 1.000 4
    > 1.000 6
  • il valore numerico della quantità nominale deve essere seguito da uno spazio e dal simbolo dell'unità di misura usata o dal suo nome per esteso, secondo le relative prescrizioni. Vedere anche la pagina sulle unità di misura legali;
  • l’indicazione della massa o volume deve essere espressa rispettivamente nelle seguenti unità di misura (direttiva Welmec 6.14):
     
      nome dell'unità di misura simbolo
    massa

    grammo
    kilogrammo

    g
    kg
    volume millilitro
    centilitro
    litro
    ml mL
    cl cL
    l L
  • La direttiva OIML R 79 e la direttiva Welmec 6.14 raccomandano di utilizzare unità di misura diverse a seconda della quantità nominale del prodotto:
     
      Quantità nominale
    del prodotto (q)
    Unità di misura
    (OIML, Welmec)
    massa q < 1 g
    1 g < q < 1.000 g
    q > 1.000 g
    mg
    g
    kg o t
    volume q < 1.000 mL
    q > 1.000 mL
    mL (ml) o cL (cl)
    L (l)
  • La direttiva OIML R 79 raccomanda al punto 5.6 di come indicare le cifre dei numeri sulle etichette.
    In generale, il numero sull'etichetta deve indicare tre cifre decimali. Sono ammesse tre eccezioni:
    a) i quantitativi inferiori a 100 g, 100 ml, 100 mL, 100 cm3, 100 cm2 o 100 cm possono essere indicati con due cifre;
    b) non è necessario indicare gli ultimi zeri di destra dopo la virgola decimale;
    c) se la quantità è inferiore a 1, è indicata nel sistema decimale dalla cifra zero che precede la virgola. Indicazioni come "mezzo chilogrammo" non sono consentite.

  • le iscrizioni relative alla quantità nominale devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto;

  • è vietato accompagnare l’iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisioni o ambiguità, quali “circa” o altri termini analoghi.

Gli imballaggi preconfezionati devono riportare un marchio o una iscrizione che permetta di identificare il soggetto che ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, nel caso di imballaggi preconfezionati provenienti da paesi terzi, l’importatore stabilito nel territorio nazionale o della Comunità Europea.

Marchio CEE

Il marchio CEE si basa sulle direttive CE per i preimballaggi (75/106/CEE e 76/211/CEE e successive modifiche). È l'autocertificazione del produttore di un imballaggio preconfezionato della stessa quantità nominale che le disposizioni di cui alla direttiva 75/106/CEE e 76/211/CEE sono state rispettate nella sua produzione. Il produttore può utilizzare il marchio sotto la propria responsabilità. Esso è soggetto a controlli da parte delle autorità. Chi si avvale di tale indicazione, pur non essendovi le condizioni, si rende colpevole di un illecito amministrativo. Il marchio "e" non ha l'effetto di presumere il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Se il produttore sceglie di seguire la legislazione nazionale, non applica il marchio CEE e si assume la responsabilità dell'imballaggio preconfezionato solo a livello nazionale. Se l'imballaggio preconfezionato privo del marchio CEE è venduto in altri paesi CE, la responsabilità è demandata all'importatore di quel paese CE.

Se il produttore sceglie di seguire la legislazione europea, applica il marchio CEE ed assume la responsabilità dell'imballaggio preconfezionato a livello europeo.

Il marchio CEE da riportare sugli imballaggi preconfezionati conformi alle relative norme, è costituito dalla lettera minuscola “e“ , avente l’altezza minima di 3 mm ed una particolare forma, rappresentata nell’allegato II al Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 (disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti – misura CEE).

Il simbolo “e”

  1. Il simbolo “e” deve corrispondere esattamente a quello indicato nell’allegato I del D.M. 05.08.1976;
  2. Il simbolo “e” non deve alterare le caratteristiche dell’imballaggio e quelle del prodotto confezionato;
  3. Il simbolo “e” deve avere una altezza minima di 3 mm;
  4. Il simbolo “e” deve essere collocato nello stesso campo visivo dell’indicazione della quantità nominale;
  5. È vietato l’apposizione di contrassegni che potrebbero generare confusione sul mercato con il marchio “e”;
  6. Applicando il simbolo "e" il preimballaggio può essere introdotto sul mercato europeo e la responsabilità del riempimento (misurazione o controllo) è del produttore. Non applicando il simbolo "e" il preimballaggio può comunque essere introdotto sul mercato europeo, ma la responsabilità del riempimento (misurazione e controllo) è dell'importatore del paese nel quale è venduto.

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Ulteriori informazioni sull'etichettatura trovate nella rubrica "Etichettatura di prodotti alimentari".

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