Chamber of Commerce of Bolzano

Verifica CE

La verifica CE (Comunità Europea) di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Se il fabbricante non dispone del "sistema di qualità sulla produzione" potrà chiedere la verifica CE ad un Organismo notificato

La direttiva europea 2014/31/UE, recepita con Decreto Legislativo 517/1992, prevede, per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, un regime armonizzato con le legislazioni degli Stati Membri della Comunità.

Il competente Organismo Notificato della Comunità Europea, dopo aver esaminato il prototipo di uno strumento, ne rilascia (con esclusione degli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici e di quelli il cui dispositivo misuratore del carico non utilizza molle per equilibrare il carico) il "Certificato di Approvazione CE del tipo" attestandone la conformità ai requisiti essenziali prescritti dalla norma.

Uno strumento è considerato legale quando soddisfa le prescrizioni tecniche del Decreto Legislativo 517/1992, reca un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato con la lettera "M" di colore nero su fondo verde e la targhetta contenente le altre iscrizioni metrologiche regolamentari.

  

Qualora uno strumento usato per la determinazione della massa per le transazioni commerciali contenga o sia collegato a dispositivi che non sono stati sottoposti alla valutazione di conformità, ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d’uso, costituito dalla lettera M, in carattere di stampa maiuscolo nero, su fondo rosso quadrato di almeno 25 mm di lato, il tutto sbarrato dalle due diagonali del quadrato.

Una m in stampatello maiuscolo sbarrata con una x su sfondo rosso

Lo strumento infine reca il marchio CE di conformità che viene apposto sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità ai requisiti essenziali di carattere metrologico descritti nella norma ed a tutte le direttive comunitarie applicabili. Il contrassegno "M", il marchio "CE" e le altre indicazioni prescritte devono essere apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile.

La conformità degli strumenti al certificato di approvazione CE del tipo ed ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva è accertata o dalle Camere di Commercio che sono state notificate agli altri Stati membri e alla Commissione Europea per le procedure di verificazione CE o dal fabbricante metrico operante secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione.

La procedura per la marcatura CE eseguita da un Organismo Notificato prevede che sul singolo strumento, del quale il fabbricante fornisce una "dichiarazione di conformità", siano successivamente effettuate le prove metrologiche; alla fine della procedura l'Organismo Notificato rilascia un attestato, su carta semplice, delle prove effettuate.

La Camera di commercio di Bolzano NON è più Organismo Notificato (Notified Body) dal 2015!

La procedura della "dichiarazione di conformità al tipo" viene invece eseguita dal fabbricante che opera con un sistema di garanzia della qualità della produzione e prevede al termine della procedura il rilascio di una "dichiarazione CE di conformità al tipo".

Il fabbricante metrico, o l'Organismo Notificato, appone su ciascuno strumento la marcatura CE, accompagnata dal numero di identificazione dell'Organismo Notificato che effettua la sorveglianza, o la verifica, e rilascia la dichiarazione scritta di conformità.

Alcuni Organismi Notificati effettuano anche la procedura di "Verificazione CE all'unità" su quegli strumenti costruiti e progettati per un'applicazione particolare, al fine di garantirne la conformità ai requisiti della direttiva. In Italia sono abilitati ad eseguire tale procedura 5 camere di commercio ed il  Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE), Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi; Via Sallustiana, 53; 00187 Roma).

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