Chamber of Commerce of Bolzano

Centri tecnici

Centri tecnici per la verifica dei tachigrafi analogici, digitali e intelligenti

Tachigrafo

Il «tachigrafo» o «apparecchio di controllo» si definisce come “l’apparecchio destinato all’installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti” (Regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 2, co. 2, lett. a).

 

Centro tecnico

Con il termine «Centro tecnico» si indica l’impresa autorizzata a eseguire l’installazione (ove ammessa), l’attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei loro componenti, in accordo con il regolamento (UE) n. 165/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799. Il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 23 febbraio 2023 ha per ultimo aggiornato le modalità e le condizioni per il rilascio delle:

  • omologazioni dell'apparecchio di controllo
  • carte tachigrafiche
  • autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico

Maggiori informazioni si trovano sulle pagine internet del Ministero.

 

Competenze dell'Ufficio metrico della Camera di commercio

  • ricezione, controllo e inoltro al Ministero della documentazione per l'autorizzazione;
  • sorveglianza sui centri tecnici;
  • rinnovo biennale dell'autorizzazione.

 

Rilascio annuale carte officina

La prima carta officina viene rilasciato dopo che il Ministero abbia rilasciato l'autorizzazione per il centro tecnico. Rilascio annuale delle carte officina per i Centri tecnici vedi => modulistica e tariffe metriche

Rilascio della carte del conducenti, dell'azienda e di controllo per i tachigrafi digitali: la competenza è dello sportello dei Servizi digitali

 

Autorizzazione Centro tecnico - primo rilascio

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) previa domanda alla Camera di Commercio, che svolge l'esame istruttorio preventivo. Il Ministero rilascia l'autorizzazione dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto ministeriale 23 febbraio 2023, assegnando al centro tecnico un codice identificativo.

L'autorizzazione ha durata di due anni ed è rinnovabile a condizione che sussistano i requisiti previsti dal decreto.

 

Documenti per l'autorizzazione

I Centri tecnici aventi sede nella provincia di Bolzano e che intendono ottenere l'autorizzazione presentano domanda al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) per il tramite dell'Ufficio metrico di Bolzano (vedi => modulistica e tariffe metriche) come definito dall'articolo 8 del decreto ministeriale 23 febbraio 2023. I documenti da allegare sono elencati nella domanda.

Alla domanda occorre inoltre allegare la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti previsti ai sensi della normativa antimafia (art. 89 decreto legislativo 159/2011). La dichiarazione deve essere fatta dal responsabile tecnico nonché dai rappresentanti legali ed altri soggetti previsti specificatamente dall’art. 85 del decreto legislativo 159/2011 (vedi => modulistica e tariffe metriche).

Eventuali conflitti di interesse, i criteri di indipendenza e i requisiti dei Centri tecnici sono definiti negli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 23 febbraio 2023

Successivamente alla ricezione della domanda la Camera di commercio eseguirà un sopraluogo presso il Centro tecnico. Il rapporto del sopraluogo verrà inviato dalla Camera di commercio al centro tecnico, al Ministero ed a Unioncamere.

Unioncamere forma l'elenco dei centri tecnici autorizzati che è liberamente consultabile al pubblico.

 

Diritti di segreteria

370,00 € (prima autorizzazione) - importi definiti dal decreto interministeriale del 29 luglio 2005

16,00 € - Marca da bollo virtuale

Pagamento tramite PagoPa per entrambi gli importi (il richiedente riceverà un avviso di pagamento successivamente al ricevimento della domanda, con modalità e codice di pagamento).

 

Estensione autorizzazione per tachigrafi di generazione più recente rispetto all'autorizzazione attuale

I Centri tecnici che intenderanno operare anche sui tachigrafi di generazione più recente rispetto all'autorizzazione attuale, dovranno richiedere l'estensione dell'autorizzazione come previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 23 febbraio 2023.

Il modello per la richiesta di estensione deve essere inoltrato con PEC, utilizzando la modulistica disponibile (vedi => modulistica e tariffe metriche) all'Ufficio metrico di Bolzano

Successivamente alla ricezione della domanda la Camera di commercio eseguirà un sopraluogo presso il Centro tecnico. Il rapporto del sopraluogo verrà inviato dalla Camera di commercio al centro tecnico, al Ministero ed a Unioncamere.

 

Diritti di segreteria

260,00 € (tachigrafo digitale, autorizzazioni successive, codice costo 11.1.2 - importi definiti dal decreto interministeriale del 29 luglio 2005)

16,00 € - Marca da bollo virtuale.

Pagamento tramite PagoPa per entrambi gli importi (il richiedente riceverà un avviso di pagamento successivamente al ricevimento della domanda, con modalità e codice di pagamento).

 

Rinnovo biennale dell'autorizzazione

Prima della scadenza biennale, il Centro tecnico deve presentare all'Ufficio metrico della CCIAA di Bolzano un’autodichiarazione ai fini del rinnovo, allegando la documentazione elencata nel modulo (vedi => modulistica e tariffe metriche).

Alla domanda occorre inoltre allegare la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti previsti ai sensi della normativa antimafia (art. 89 D.Lgs.159/2011). La dichiarazione deve essere fatta dal responsabile tecnico nonché dai rappresentanti legali ed altri soggetti previsti specificatamente dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (vedi => modulistica e tariffe metriche).

In base ai chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico con circolare prot. n. 31981 del 09/03/2015, pubblicata sul sito internet istituzionale, alla domanda occorre allegare apposita autocertificazione attestante il possesso del requisito minimo di buona reputazione prescritto per le officine e i centri tecnici che operano sui tachigrafi dall’art 24, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 165/2014, utilizzando l'apposto modulo. L’autocertificazione deve essere fatta dai rappresentanti legali, dal responsabile tecnico e da tutti i tecnici (vedi => modulistica e tariffe metriche).

 

Diritti di segreteria

185,00 € (rinnovo annuale) - importi definiti dal decreto interministeriale del 29 luglio 2005 e 16,00 € - Marca da bollo virtuale.

Pagamento tramite PagoPa per entrambi gli importi (il richiedente riceverà un avviso di pagamento successivamente al ricevimento della domanda, con modalità e codice di pagamento).

 

Variazione dei Centri tecnici

Come previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale 23 febbraio 2023 nel caso avvengano variazioni della sola sede legale, non coincidente con la sede operativa, o della toponomastica dei luoghi interessati o si e' in presenza del recesso di uno piu' soci, senza variazioni di ragione o denominazione sociale, il Ministero, acquisendo la documentazione da parte della Camera di commercio competente, prende atto della variazione, non essendo mutati elementi essenziali che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione.

Qualora nel Centro tecnico autorizzato intervengano variazioni di elementi essenziali che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, quali il mutamento della titolarita' dell'impresa, della natura giuridica, della sede operativa, la cessione o l'affitto di ramo d'azienda inerente l'attivita' del Centro tecnico, la donazione o l'acquisizione per eredita', il Centro tecnico presenta telematicamente specifica istanza di variazione al Ministero, per il tramite della Camera di commercio competente, contenente la relativa documentazione che, a seconda dei casi, consistera' in quanto elencato nell'allegato 3 del decreto ministeriale 23 febbraio 2023

 

Diritti di segreteria

16,00 € - Marca da bollo virtuale.

Pagamento tramite PagoPa (il richiedente riceverà un avviso di pagamento successivamente al ricevimento della domanda, con modalità e codice di pagamento).

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