Chamber of Commerce of Bolzano

Informazioni dirette alla conclusione del contratto

Salvo diverso accordo tra le parti che non siano consumatori, il prestatore deve fornire le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio:

  • le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; 
  • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
  • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; 
  • gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
  • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; 
  • l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.  

Questo obbligo informativo non si applica ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

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